In attuazione dell’articolo 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, è stato adottato con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56, pubblicato sulla G.U. 29 maggio 2018, n. 123, il Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato “Made Green in Italy”.

La legge 221/2015 ha istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, prevedendo che le modalità di funzionamento di tale schema fossero adottate con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il regolamento adottato con il D.M. 21 marzo 2018, n. 56 prevede che possano chiedere l’adesione allo schema i produttori di prodotti classificabili come Made in Italy (definiti alla lettera v) dell’art. 2 del decreto): terminata la procedura di verifica prevista, se l’esito è positivo viene concessa la licenza d’uso del logo per tre anni. L’allegato IV del decreto individua le caratteristiche del logo e detta le regole per l’apposizione del logo sul prodotto e sul materiale aziendale e pubblicitario