Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale con decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.  
Con decreto del  Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di finanziamento agevolato.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in forma di contributo non rimborsabile.
Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 26 luglio 2017 (link) sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornite, fra l’altro, indicazioni utili per la migliore attuazione della misura.
In data 28 luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione fra Ministero dello sviluppo economico, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti che, oltre a specificare aspetti puntuali della disciplina del finanziamento agevolato, detta le regole affinché le banche in possesso di specifici requisiti di esperienza nell’erogazione di finanziamenti all’economia sociale, possano aderire alla Convenzione e assumere il ruolo di “banche finanziatrici”, fra le quali le imprese sceglieranno la banca cui rivolgersi per ottenere la delibera di finanziamento, preliminare alla presentazione della domanda di agevolazione

Soggetti beneficiari

Il regime di aiuto istituito dal presente decreto e’ destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:

a) imprese sociali, costituite in forma di societa’;

b) cooperative sociali, anche non aventi qualifica di imprese sociali, e relativi consorzi;

c) societa’ cooperative aventi qualifica di ONLUS.

Tipologia di programmi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese :

a) compatibili con le rispettive finalita’ statutarie;

b) organici e funzionali all’attivita’ esercitata;

c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese necessarie alle finalita’ del programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

e) brevetti, licenze e marchi;

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilita’ economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;

h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualita’;

l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attivita’ d’impresa.

Entità e forma dell’agevolazione

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:

a) il tasso d’interesse da applicare al finanziamento agevolato e’ pari almeno allo 0,50 per cento annuo;

b) la durata del finanziamento non puo’ essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;

c) il finanziamento agevolato puo’ essere assistito da idonea garanzia;

d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Presentazione della domanda da parte delle imprese

Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice selezionata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione MISE – ABI – CDP del 28 luglio 2017. L’elenco delle banche finanziatrici sarà tempestivamente pubblicato nella presente sezione.
La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al Ministero a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017