Approvato dal Governo il 18 febbraio, lo schema di D.Lgs modifica il D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014. Si segnalano le seguenti novità del nuovo decreto: – estende l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2030 e oltre prevedendo che vengano realizzati nuovi risparmi annui di energia finale già fissati nel PNIEC, oltre a chiarire le modalità di calcolo del volume dei risparmi energetici; – prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative; – estende lo stanziamento di risorse del programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai provvedimenti delle aste di CO2; – integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020; – prescrive che sia aggiornata la valutazione globale del potenziale dell’efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento; – ratifica la quota di ripartizione tra le utenze dei costi legati ai consumi involontari di calore nei casi di non applicazione della norma tecnica UNI 10200; – attribuisce nell’ambito del PREPAC, l’attività di realizzazione degli interventi all’agenzia del Demanio, prevede la realizzazione di un sistema informativo per la gestione dei progetti e ridefinisce l’attività di monitoraggio dei consumi annui della PA; – esclude dall’obbligo di predisposizione delle Diagnosi Energetiche le grandi imprese che presentino consumi energetici annui estremamente bassi; – elimina l’esenzione della diagnosi per le imprese che sono dotate di EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici; – assimila la figura dell’Auditor Energetico a quello di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE); – ridefinisce e rinnova fino al 2030, incrementandone la dotazione, il piano di informazione e formazione per l’efficienza energetica; – prevede esplicitamente la possibilità di concedere anche finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del fondo nazionale per l’efficienza energetica e introduce la possibilità del MiSE di valorizzare le risultanze delle diagnosi energetiche presso le imprese nell’ambito del fondo stesso.