Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo è pubblicato il DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia), che contiene tra l’altro il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti. Ma non solo: ci sono anche ulteriori disposizioni relative a TARI, pile, RAEE e Iscrizione all’Albo. In particolare: “Art. 107: 4. il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. 5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) 1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; c) presentazione al Centro di Coordinamento (RAEE) della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49; d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.”