Come specificato dalla Circolare Ministeriale del 19/05/2015 in materia di Diagnosi Energetica, i risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi. I risparmi devono essere contabilizzati in forma normalizzata e comunicati attraverso la compilazione della tabella sotto riportata solo se superiori al 1% dei consumi dell’anno precedente.
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