Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il nuovo decreto nazionale D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), il quale da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006. Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

Il nuovo D.P.R. introduce alcune importanti novità in merito a:

Nuove attività

estensione del campo di applicazione anche alle seguenti attività, non presenti nel precedente D.P.R.:

  • attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse;
  • attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas;
  • attività (quali installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero) su commutatori elettrici contenenti f-gas;
  • Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.

La nuova Banca Dati

E’ stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, gestita dalle Camere di Commercio competenti (come già avviene per il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate).

Soggetti obbligati

Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.

Andando a vedere più nello specifico, l’obbligo di comunicazione alla Banca Dati decorre dal 24 luglio 2019 (dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto) per i seguenti soggetti:

  • le imprese che forniscono f-gas, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le quantità, la tipologia di gas venduto e gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche;
  • le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, la tipologia di apparecchiatura, il numero e la data della fattura o dello scontrino di vendita e l’anagrafica dell’acquirente con la dichiarazione di quest’ultimo recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata o in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Qualora l’acquirente coincida con l’impresa certificata, dovrà trasmettere il numero del certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Il venditore dovrà rilasciare la dichiarazione nel caso in cui egli offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta.

L’obbligo decorre invece dal 24 settembre 2019 (dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto) per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

  • installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici;
  • interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
  • attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.

Che cosa comunicare

Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono:

  • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
  • anagrafica dell’operatore;
  • data e luogo di installazione;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
  • eventuali osservazioni.

Per la gestione e la tenuta della Banca Dati, le imprese o le persone fisiche certificate, dovranno versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di Commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.

L’operatore che ha un controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, potrà inoltre verificare le informazioni relative alla proprie apparecchiature accedendo alla pagina riservata della Banca Dati e potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni caricate.

Il Registro telematico nazionale

Il Registro Telematico Nazionale per le persone e imprese certificate continuerà ad esistere e sarà sempre gestito dalle Camere di Commercio.

La novità importante che viene però introdotta dal nuovo D.P.R. è la cancellazione automatica dal Registro delle persone fisiche e delle imprese che risultano già iscritte alla data del 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del nuovo D.P.R.) ma non ancora certificate, le quali avranno tempo fino al 24 settembre 2019 (8 mesi dall’entrata in vigore del decreto) per conseguire la certificazione. Nel caso in cui non ottemperino a tale disposizione, la pena sarà, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro Telematico Nazionale.

Nuova certificazione?

No, non è necessaria. Tutti i certificati e gli attestati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, restano validi, in riferimento alle condizioni alle quali sono stati rilasciati, sino alla scadenza originariamente disposta, esclusivamente per le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-gas.

Nel caso in cui si voglia estendere la certificazione anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti F-gas, è possibile richiedere l’estensione della validità del proprio certificato o attestato all’ente di certificazione, il quale previa verifica dell’esistenza di requisiti di idoneità per operare sulle suddette apparecchiature, rilascia apposita certificazione integrativa.

Abrogazione dichiarazione F-gas

Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 146/2018, il quale abroga il suo predecessore (D.P.R. 43/2012), decade anche quanto riportato all’articolo 16 comma 1 del decreto abrogato, nonché l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.

In sostituzione di tale obbligo, è stata infatti istituita la Banca dati, di cui sopra, che obbliga quindi gli operatori di settore, e non più gli utenti, alla comunicazione telematica delle informazioni. Tuttavia, l’obbligo di mantenimento dei registri per gli utenti rimane invariato.

Quindi, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente, la dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 non dovrà essere trasmessa (la quale aveva come termine il 31 maggio 2019)