Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalita’ degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere progetti di ricerca  e sviluppo nel settore aerospaziale per consolidare e accrescere il patrimonio tecnologico nazionale e la competitivita’ del sistema produttivo del settore.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto le imprese che svolgono prevalentemente attivita’ industriale nel settore aerospaziale.

Sono considerate in possesso del requisito  le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi imprese ovvero di almeno il 25% per le PMI, da attivita’ di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici.

Le imprese devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere una stabile organizzazione in Italia;

b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

d) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficolta’.

Tipologia di spese ammissibili

Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto o di processo.

Nell’ambito dei progetti sono ammissibili ai finanziamenti anche gli eventuali studi di fattibilita’ tecnica preliminari alle attivita’ di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Sono ammissibili ai finanziamenti le seguenti tipologie di costi e spese sostenuti per la loro realizzazione:

a) costi di personale, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita’ del progetto di ricerca e sviluppo;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca e sviluppo;

c) costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto.

Non sono ammessi ai finanziamenti progetti comportanti costi, riconosciuti ammissibili, inferiori a 1 milione di euro se presentati da singole imprese o a 2 milioni di euro se presentati da imprese associate.

Entità e forma dell’agevolazione

Gli interventi di cui al presente decreto consistono in finanziamenti agevolati a tasso zero, concessi nei limiti delle intensita’ massime previste dalla disciplina comunitaria in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. I finanziamenti agevolati sono concessi nella misura massima del 75% delle spese/costi del progetto. Nel caso di progetti realizzati da piu’ imprese in forma associata, tali percentuali possono essere aumentate del 5% per le grandi imprese e del 10% per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu’ dell’70% dei costi del progetto.