Sicurezza sul lavoro: modifiche al T.U. Dlgs.81/08

E’ in vigore dal 21/12/2021 la Legge 215 che converte in legge il DL 146/2021 che aveva già introdotto modifiche al D.Lgs. 81/2008 relativamente alle ispezioni. La Legge di conversione apporta ulteriori modifiche in materia di preposti e formazione.

Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, all’articolo 18 c.1, ha introdotto l’obbligo (lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. Ha inoltre introdotto nell’articolo 26 il seguente comma 8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto

Per quanto riguarda gli obblighi della figura del preposto le modifiche sono:

  • Al comma 1 lettera a dell’articolo 19 (obblighi dei preposti) è stata sostituita con: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti

Viene inoltre aggiunta la lettera f-bis: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

Modifica disposizioni su formazione ed addestramento di preposto, dirigenti e datori di lavoro.

Sostituito il comma 7 dell’articolo 37 con: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”

Introdotto nell’articolo 37 il comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Entro giugno 2022, è previsto un nuovo Accordo Stato Regioni andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:

  • formazione obbligatoria per il datore di lavoro;
  • verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;
  • aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento