Attualmente, chi volesse installare un impianto geotermico a bassa entalpia (con collettori orizzontali, con sonde geotermiche verticali o con impianto ad acqua di falda) non ha nessun chiaro riferimento normativo nazionale per richiedere l’autorizzazione.

Secondo la Legge 99/2009, un decreto avrebbe dovuto “definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività.”

Il Dlgs 28/2011 ribadisce che  un decreto del Ministro dello sviluppo economico avrebbe stabilito i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata e le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici. 

Forse ora ci siamo: il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli ha annunciato che “il Ministro dello sviluppo economico ha istituito un gruppo di lavoro che ha delineato un testo base per lo schema di decreto. Affinché la citata disciplina possa rispondere ai più alti standard tecnologici esistenti, si è esaminata nel dettaglio la rispondenza, rispetto alle finalità del decreto, della normativa tecnica elaborata dall’UNI, l’Ente italiano di normazione, nella quale, in particolare, vengono definiti i criteri per l’installazione, il dimensionamento e la progettazione dei sistemi geotermici a pompa di calore oltre che i requisiti ambientali … Sulla base delle attività descritte, lo schema di decreto, già predisposto nelle sue linee principali, potrà essere adottato in tempi brevi“.