L’ARERA la nuova Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la deliberazione 921/2017/R/eel del 28 dicembre 2017, disciplina le nuove modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, definite ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017, a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Il nuovo sistema – contrariamente a quello precedente – prevede la possibilità di ridurre direttamente dalle bollette elettriche gli oneri connessi al sostegno delle aziende agevolate.
Le agevolazioni – nella fase iniziale – saranno applicate in base ai seguenti requisiti:

  1. Per le imprese già energivore che presentano costi di fornitura di energia elettrica (intensità) rispetto al VAL (valore aggiunto lordo) di almeno il 20%, saranno applicati gli sgravi maggiori attraverso l’eliminazione (già a partire da gennaio 2018) della nuova componente di bolletta Asos (in vigore dal 1 gennaio 2018), anche se, per una parte di questi utenti, la componente Asos sarà oggetto di successivo conguaglio, sulla base delle indicazioni della CSEA (Cassa Conguaglio Settore Elettrico – www.csea.it)
  2. Le imprese già energivore che hanno un costo di consumo dell’energia elettrica sul VAL inferiore al 20%, beneficeranno di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica ed il fatturato.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 viene inoltre abbassata la soglia di consumo per la classificazione delle imprese energivore. I nuovi parametri passano da 2,4 milioni di kilowattora ad 1 milione. In questo caso, il parametro relativo al consumo, sarà riferito alla media del triennio precedente. Vengono inoltre definiti i seguenti nuovi criteri di selezione: Aziende comprese nei settori dell’Allegato 3 delle Linee Guida della Comunità Europea in materia di aiuti di stato sulla base del codice Ateco. Aziende comprese nei settori dell’Allegato 5 delle Linee guida della Comunità Europea in materia di aiuti di stato, caratterizzate da un indice di intensità elettrica sul VAL non inferiore al 20%, sulla base del codice Ateco. Aziende che non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma erano ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia per gli anni 2013 o 2014.

Entro il 15 maggio 2018 CSEA provvede alla apertura del portale ai fini della integrazione delle dichiarazioni per la competenza 2018. L’integrazione (o la registrazione dei nuovi energivori) dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di apertura del portale.