Il 29 luglio 2015, entra in vigore il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 , recepimento della Direttiva 2012/18/UE , cosiddetta Seveso III. Contestualmente viene abrogato il D.Lgs. 334/99 (Seveso II) e, di conseguenza, decadono gli adempimenti connessi.Il D.Lgs. 105/15, fra l’altro, fissa nuove date per la presentazione e l’aggiornamento dei Rapporti di Sicurezza (art. 15 , comma 6):
• gli stabilimenti “preesistenti”, cioè che non hanno cambiato classificazione, devono presentare l’aggiornamento entro il 1 giugno 2016;
• gli “altri” stabilimenti – che hanno variato la classificazione, ma non la configurazione impiantistica, a seguito dell’adozione della Direttiva – entro il 29 luglio 2017 o entro due anni dalla data dalla quale si applica il D.Lgs. 105/15 allo stabilimento;
• i “nuovi” stabilimenti, prima dell’avvio dell’attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose.Questo calendario vale anche per gli stabilimenti per i quali, secondo il D.Lgs. 334/99, l’aggiornamento quinquennale cadeva tra il 29 luglio 2015 e la nuova scadenza prevista.