Con l’approvazione definitiva il 24/4/2020 del Ddl di conversione del Dl 18/2020 (Cura Italia) arriva una modifica ai limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti.

L’articolo 113-bis del Dl 18/2020 come introdotto dal Ddl di conversione – ancora non pubblicato in Gazzetta ufficiale per cui non in vigore – introduce una modifica al deposito temporaneo di rifiuti ex articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del Dlgs 152/2006. In particolare il deposito è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi. Si parla del raggruppamento dei rifiuti e del deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta nel luogo ove gli stessi sono prodotti. Non si tratterebbe quindi di una deroga temporanea perché come sottolineato anche dal Servizio Studi della Camera “non viene fissato alcun termine per l’operatività della deroga prevista dall’articolo in esame. La norma non fa un vero e proprio intervento modificativo “tradizionale” all’articolo 183, comma 1, lettera bb), n. 2) del Dlgs 152/2006 e pertanto va letta insieme a questa disposizione, la quale prevede che i rifiuti così raccolti possono, a scelta del produttore, essere avviati a recupero o smaltimento ogni 3 mesi indipendentemente dalle quantità, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 30 metri cubi (di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) o in ogni caso, se non si superano i limiti quantitativi almeno una volta l’anno.